Niente indulgenza plenaria perpetua a chi commette reati nel settore delle “energie pulite”: il codice penale si applica sempre e comunque

inviato da Da: Rete della Resistenza sui Crinali (comment-reply@wordpress.com)
Un utile promemoria per chi pensa che “energia pulita” sia una formula magica che mette chi la pronuncia al di sopra di leggi e regolamenti Approfittando del clamore nazionale ed internazionale suscitato dalla vicenda del sequestro dei beni di Vito Nicastri, un altro “Re dell’eolico” finito nei guai per le troppe liaisons dangereuses e per comportamenti, diciamo così,

eccessivamente disinvolti, ci pare utile ricordare che anche in materia di “energie pulite” si rischiano moltissimi guai e persino la galera se non si rispettano regolamenti e leggi, anche senza bisogno di arrivare all’associazioni di tipo mafioso, con conseguente intervento della DIA.

Ci riferiamo, a titolo di esempio, a quanto sta accadendo nel caso dell’impianto eolico previsto a Nicelli, una frazione del Comune di Farini in provincia di Piacenza. Il caso è stato esaminato dall’Ing. Massimo Bolognesi del WWF che è intervenuto al recente incontro di Piacenza.

In merito a questa vicenda, che pure a noi della Rete della Resistenza sui Crinali non appare molto diversa da quanto siamo stati abituati a vedere in casi analoghi in questi anni, Bolognesi nella sua relazione  ha fatto, esaminando l’istruttoria, alcune considerazioni finali critiche che riportiamo qui sotto.

considerazioni

A proposito di “avvisare tecnici ed amministratori”, in base a considerazioni di carattere più generale rispetto a questo singolo caso, ci preme aggiungere a questo elenco di articoli del codice penale altre fattispecie che, temiamo, non sempre vengano attentamente considerate dagli interessati.

In particolare ricordiamo che esistono ancora, in Italia, i reati di corruzione e concussione.

I Sindaci coinvolti nella installazione delle pale eoliche sul territorio del loro Comune partecipano alle Conferenze dei Servizi durante il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, che coinvolge una pluralità di soggetti, la presenza di molti dei quali è spesso puramente di rito.  Il parere dei Sindaci in quella sede, invece, non è affatto rituale, ad esempio (ma è solo un esempio) per quello che riguarda l’impatto paesaggistico e la salute dei cittadini. Se il loro parere su un impianto eolico muta perchè è intervenuta, da parte del proponente, una offerta di denaro, anche semplicemente sotto forma delle proibiteroyalties sul fatturato dell’impianto a vantaggio del Comune, è un fatto grave.

E rimane grave anche se le royalties vengono puerilmente definite ”misure compensative”, che le linee guida nazionali affermano esplicitamente che “non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune”, ma “definite in sede di conferenza di servizi”. Le trattative “unilaterali” dei Sindaci con le aziende proponenti, che spesso sfociano in “convenzioni” (che si pretende persino che vengano tenute segrete), portano perciò a guai seri se viene offerto (e peggio ancora se viene richiesto) del denaro per fare cambiare idea ai Pubblici Amministratori.

Infine ricordiamo che esistono delitti contro la fede pubblica: della falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità tratta l’art. 481 c.p. che riportiamo di seguito perchè, temiamo, in Italia esso sia caduto in desuetudine:

“Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51 a € 516″.

E’ prevista la galera, quindi. Se questo articolo venisse applicato con rigore, in Italia, dopo tutto quello che abbiamo letto sui “certificati” scritti da “persone esercenti un servizio di pubblica necessità” in questo settore, si renderebbe davvero necessario costruire le nuove carceri.

Alberto Cuppini

Lascia un commento