Ecco la sentenza TAR Emilia-Romagna sull’impianto industriale eolico della Biancarda (FC) che ha annullato VIA positiva ed autorizzazione unica: la decisione è passata in giudicato la scorsa settimana

Il vincolo altimetrico dei 1200 metri tutela il paesaggio montano per quanto più lo caratterizza e cioè le cime, e non solo il suolo.

biancarda

E’ stata scongiurata per via giudiziale l’edificazione dell’impianto industriale eolico della Biancarda progettato per essere inserito in un contesto paesaggistico, naturalistico e storico testimoniale di assoluto rilievo dell’alto Appennino Cesenate.
Questa vicenda è esemplificativa di tante altre che si sono verificate e si vanno verificando lungo tutta la catena appenninica: la cronica penuria di vento che contraddistingue lo stivale spinge le industrie che operano nel settore eolico a proporre impianti di proporzioni sempre maggiori ad altitudini sempre più elevate risalendo i versanti delle montagne fino ai crinali e a ridosso delle cime.
Nella fattispecie di cui si è occupato recentemente il T.A.R. Emilia Romagna, la Provincia di Forlì Cesena aveva espresso la VIA positiva – con conseguente rilascio dell’autorizzazione unica di legge – con riferimento ad un parco eolico che prevedeva n.13 aerogeneratori di 128 mt. (80 al mozzo) le cui fondazioni erano progettate ad un’altitudine media sul livello del mare di 1160 mt.. In particolare, per tre basamenti, si prevedeva la loro collocazione appena al di sotto dei 1200 mt. che – come è noto – costituisce la soglia al di sopra della quale opera il vincolo paesaggistico di inedificabilità in Appennino (art. 142 c.I° lett. d) DLgs 42/2004).
La collocazione delle torri sulle tavole orografiche al di sotto della curva di livello dei 1200 era bastata alla competente Soprintendenza per escludere la vigenza del vincolo montano (art. 142 cit.), circostanza che aveva aperto la strada alla VIA positiva.

Italia Nostra e WWF Italia hanno rappresentato al Tribunale Amministrativo la strumentalità e la sostanziale erroneità di questa lettura della norma, secondo la quale – banalizzando – si potrebbe benissimo opinare la violazione del vincolo per la realizzazione di un modesto annesso agricolo a 1200 mt., ma non per l’edificazione di un aerogeneratore a 1190 mt. malgrado, con i suoi quasi 130 mt. di altezza, svetti ben al di sopra della soglia di legge e della maggioranza delle creste appenniniche.

L’estensore della sentenza ha colto esattamente questo punto avvalorando un’interpretazione della norma secondo canoni di logica e coerenza sia in rapporto ai suoi specifici fini di tutela del paesaggio montano con ciò che segnatamente lo caratterizza e cioè le cime e non solo il suolo; sia in rapporto al concetto di paesaggio secondo l’ormai pacifica e consolidata accezione di contesto d’insieme che comprende, oltre al resto, anche e soprattutto la “visuale” come percepibile da qualsiasi punto d’osservazione (da e verso); sia in rapporto alla necessità di attualizzare la lettura della norma giacché questa si origina in anni in cui non era ancora ipotizzabile dal legislatore una tecnologia quale quella eolica da realizzare in alta montagna.

L’analitico, quasi appassionato, argomentare del T.A.R. Emilia Romagna sul punto specifico – la cui lettura si raccomanda – ha il pregio dell’unicità, in quanto, almeno al momento in cui è stata depositata la sentenza (marzo 2013), non risultavano precedenti giurisprudenziali di sorta.

La sentenza, peraltro, accoglie anche la tesi delle associazioni ricorrenti volta far constatare che l’impianto impattava comunque anche altri vincoli che insistono sul territorio circostante e, in specifico, il vincolo ex art 136 lett. d) DLgs 42/2004 che copre la vicina area del Massiccio del Monte Fumaiolo; ciò per via indiretta in applicazione del meccanismo di verifica delle «interferenze paesaggistiche degli impianti eolici sulle c.d. aree contermini» in applicazione dell’art. 14.9 lettera c) DM 10/09/2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti non rinnovabili” e dell’art. 152 DLgs 42/2004.

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Paolo Donati

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